DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

(D. L.vo 196 del 30/06/03) 


Prot. n. 1732/FP del 20/03/2008 - Designazione incaricati trattamento dati personali
pubblicato in data odierna all'Albo della Scuola


L'Istituto Comprensivo "Mons. Saba" con sede in Elmas – Via Buscaglia 1, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Dirigente Scolastico Prof. ssa Annalisa Flaviani (C.F. FLVNLS57C70B544U) ha redatto il seguente aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 1, lettera g) del D. L.vo n. 196/2003 e del disciplinare tecnico allegato al medesimo sub B “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”, nonché della “Guida operativa per redigere il documento programmatico” pubblicata sul sito web del Garante.
2 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  (art. 29 D.L.vo 196/2003)
In relazione all’attività del Titolare del trattamento, è prevista la nomina di uno o più Responsabili del trattamento, con compiti diversi a seconda delle funzioni svolte.
Il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza , capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo ala sicurezza.
I compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare (art. 29 c. 4 D. L.vo 196/03. Il Titolare del trattamento affida al Responsabile del trattamento l’onere di individuare, nominare ed indicare per iscritto gli Incaricati del trattamento.
In particolare, il Titolare del trattamento individua, designa e nomina quale Rappresentante del trattamento dei dati il DSGA di questa Istituzione Scolastica, Sig.ra Meloni Roberta, persona con capacità professionali, esperienza e affidabilità, tale da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito di:
· Redigere ed aggiornare ad ogni variazione l’elenco dei sistemi di elaborazione connessi in rete, nonché l’elenco delle tipologie dei trattamenti effettuati;
· Attribuire ad ogni utente (User) o Incaricato un codice identificativo personale (User-id) per l’utilizzazione dell’elaboratore;
· Verificare con cadenza almeno semestrale, l’efficacia dei programmi di protezione ed antivirus, nonché definire le modalità di accesso ai locali;
· Informare il Titolare nella eventualità che si siano rilevati dei rischi.
Altresì al Responsabile del trattamento dei dati è affidato il compito di gestire e custodire le password per l’accesso ai dati da parte degli Incaricati. Egli predispone, per ogni Incaricato del trattamento, una busta sulla quale è indicato lo USER–ID utilizzato: all’interno della busta deve essere indicata la password utilizzata dall’ Incaricato per accedere alla banca-dati.
Le buste con le password debbono essere conservate in luogo chiuso e protetto (nell’armadio blindato dell’ufficio del DSGA)
Il Titolare del trattamento dei dati informa il Responsabile sulle responsabilità che gli sono affidate in relazione a quanto disposto dalle normative in vigore fornendogli una copia di tutte le norme che riguardano la sicurezza del trattamento dei dati in vigore al momento della nomina.
La nomina del Responsabile del trattamento è a tempo indeterminato, decade per revoca in qualsiasi momento o con il venir meno dei compiti che giustificavano il trattamento.
3 - GLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO (art. 30 D.L.vo 196/2003)
Ai Responsabili del trattamento è affidato il compito di nominare, con comunicazione scritta, gli Incaricati del trattamento dei dati.
La designazione di ciascun Incaricato del trattamento dei dati deve essere effettuata con lettera di incarico in cui sono ben specificati i compiti che gli sono affidati e l’ambito del trattamento consentito.
Gli Incaricati del trattamento devono ricevere idonee ed analitiche istruzioni scritte, anche per gruppi omogenei di lavoro, sulle mansioni loro affidate e sugli adempimento cui sono tenuti.
Agli Incaricati deve essere assegnata una parola chiave e un codice identificativo personale.
La nomina degli Incaricati del trattamento deve essere controfirmata dall’interessato per presa visione.
In particolare, tenuto conto del piano di lavoro e delle attività predisposto dal DSGA per il corrente anno scolastico e adottato dal D.S., il Responsabile del trattamento ha individuato e nominato, in data odierna, gli incaricati con annesso ambito del trattamento dei dati.
 

                                                                        Notizie sul DPS

 

Il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il Testo Unico sulla Privacy, ovvero il Decreto legislativo n. 196/2003, che ha recepito la Legge delega n. 127/2001 in materia protezione dei dati personali.

Il nuovo testo, che ha abrogato la vecchia legge n. 675/1996, appare al lettore quale strumento agile per quanto attiene la applicazione delle nuove norme e nel contempo rigido nella comminazione delle sanzioni, sia amministrative che penali, per chi viola la legge.

Il decreto parte dalla premessa che tutti i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati e conservati osservando particolari regole; i soggetti i cui dati sono raccolti devono essere previamente informati, anche verbalmente, circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati e dei propri diritti, nonché dei dati identificativi del Titolare del trattamento dati e degli eventuali responsabili.

Il consenso al trattamento dei dati deve espresso per iscritto dall'interessato; non è richiesto il consenso in diversi casi; si citano i più importanti:

quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge,

quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri o atti o documenti conoscibili da chiunque, quando il trattamento è necessario ai fini di investigazioni difensive o da far valere in sede giudiziaria, quando il trattamento è effettuato da Associazioni, Enti od Organismi senza scopo di lucro, in riferimento a soggetti che hanno contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati individuati nello statuto sociale.

Sono considerati "dati sensibili" quei dati che attengono all'origine razziale, alle convinzioni religiose, filosofiche, politiche, all'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni avente i caratteri di cui sopra, nonché i dati relativi alla salute ed alla vita sessuale.

Al proposito si segnala che i soggetti pubblici, nello svolgimento delle attività istituzionali, non sono tenuti a richiedere il consenso dell'interessato per il trattamento dei propri dati.

Importante appare segnalare una rilevante novità introdotta dal Legislatore; diversamente dalla vecchia normativa, sono espressamente previsti i casi in cui è obbligatorio notificare al Garante il trattamento dei dati personali:

dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione dei servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazioni di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

i dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo e la personalità dell'interessato o ad analizzare abitudini o scelte di consumo ... omissis;

i dati sensibili registrati in banche dati a fini di selezione del personale per conto di terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

dati registrati in apposite banche dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento delle obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

Tale elencazione potrà essere soggetta a revisioni e/o aggiunte da parte del Garante.

Altro aspetto importante a cui tutti i soggetti che trattano dati personali con strumenti elettronici devono adeguarsi è quello relativo al c.d. "documento programmatico sulla sicurezza" che dovrà essere preparato entro il 30 giugno prossimo; tale documento dovrà contenere:

elenco dei trattamenti di dati personali;

distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;

analisi dei rischi che incombono sui dati;

misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità; descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;

previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, delle misure adottate per prevenire eventi dannosi;

individuazione per i dati personali sensibili, dei criteri da adottare per la separazione di tali dati dagli altri dati personali della persona, anche mediante l'utilizzo di appositi armadi con chiusura a chiave a cura del Responsabile.

Particolarmente importante segnalare le sanzioni previste, che si riassumono:

omessa o inidonea informativa da Euro 3.000,00 a Euro 18.000,00 nei casi di dati sensibili da Euro 5.000,00 a Euro 30.000,00 tali sanzioni possono triplicare in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

cessione dati in caso di cessazione trattamento da Euro 5.000,00 a Euro 30.000,00

omessa o incompleta notificazione al Garante da Euro 10.000,00 a Euro 60.000,00 oltre la sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanza — ingiunzione

omessa informazione o esibizione al Garante da Euro 4.000,00 a Euro 24.000,00

trattamento illecito dei dati: reclusione da sei a diciotto mesi; se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, reclusione da sei a ventiquattro mesi;

altre violazioni, se dal fatto deriva nocumento: reclusione da uno a tre anni;

falsità nelle dichiarazioni al Garante: reclusione da sei mesi a tre anni;

omessa adozione misure di sicurezza: arresto sino a due anni e ammenda da Euro 10.000,00 a Euro 50.000,00;

inosservanza dei provvedimenti del Garante: reclusione da tre mesi a due anni.

Il Testo Unico sulla Privacy riserva, in particolare, solo due articoli, il 95 — 96, al settore " Istruzione "; in essi viene chiarito che le finalità di istruzione e di formazione sono da considerarsi di rilevante interesse pubblico e che i dati relativi agli esiti scolastici possono essere comunicati o diffusi alfine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, ferme restando le disposizioni in tema di tutela alla riservatezza dello studente e le disposizioni in materia di pubblicazione degli esiti degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

Ferme restando le regole di carattere generale, diverse sono le problematiche che si pongono nell'ambito della gestione dei dati trattati dalle istituzioni scolastiche che meritano, particolare attenzione; tra le più importanti si segnalano:

a) gestione dei certificati medici relativi allo stato di salute dei Docenti e degli alunni/studenti,

b) scelta della religione,

c) dati relativi a portatori di handicap,

d) dati particolari quali comunicazioni relative situazioni particolari familiari ( separazioni — trattamenti cautelari in capo ai genitori, etc.).

La gestione dei dati sopra elencati devono essere oggetto particolare cautela sia per quanto attiene la raccolta sia per quanto attiene la conservazione e la successiva distruzione.

In tutti i casi di cui sopra si riterrebbe necessario, anche mediante la emanazione di apposite circolari, istruire il personale, in particolare quello Docente che normalmente riceve la documentazione, sulle modalità di raccolta e la successiva conservazione; tale ultimo adempimento potrà essere curato da un Responsabile il quale conserverà il tutto in appositi locali o armadi dotati di chiusura le cui chiavi sono dallo stesso detenute; quando tale documentazione non sarà più necessaria ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali, essa dovrà essere distrutta mediante strumenti che non permettano la lettura del loro contenuto.

Altra problematica che le istituzioni scolastiche sono tenute ad affrontare, in particolare quelle relative alle scuole di primo e secondo grado, è quella relativa alla gestione della rete Internet.

 

 NORME IN MATERIA DI PRIVACY

(D. L.vo 196 del 30/06/03) 

• Informative sul trattamento dei dati personali
• Un registro di classe a prova di privacy
Privacy e scuola. Un dossier con tutte le informazioni utili e le scadenze
• Linee guida del Garante per posta elettronica e internet, i siti non accessibili
• Privacy: le immagini degli alunni diversamente abili
• Gli Speciali FLCGIL la tutela dei dati sensibili nella scuola dopo l’approvazione del regolamento tipo.
• Privacy sul lavoro: le linee guida generali
• Privacy: concetti chiave
• 10 buone regole da osservare per stare a posto con la privacy
Privacy e scuola: pubblicato il regolamento sui dati sensibili e giudiziari
• Istruzioni per l'uso del Regolamento sui dati sensibili e giudiziari
• I dati sensibili e giudiziari che si possono trattare nelle scuole
• guida per la sicurezza informatica e la tutela della privacy
• Privacy e accesso: attenzione alle recenti novità!
• Privacy: le comunicazioni riservate delle scuole
• SALUTE E PRIVACY: Ecco come medici di base e pediatri devono fornire ai pazienti l'informativa sul trattamento dei dati
• Come garantire l'anonimato in caso di riesame degli elaborati
Riservatezza e accesso agli atti
• Privacy e accesso agli atti nella Relazione del Garante
• Tutela del diritto di accesso o della privacy?
• Graduatorie scuole statali: sulla privacy un primo parziale risultato
• Garante della Privacy: Le regole del controllo
• Le RSU chiedono di accedere agli atti... [21-06-2006]
• Quando le rappresentanze sindacali voglio conoscere i prospetti del fondo d'istituto
• Quale forma giuridica per la scuola che vuole mettersi in rete?
• Privacy: tutti i dati vanno consegnati ai Sindacati
• Chi può leggere i compensi percepiti dagli insegnanti dal fondo d'istituto?
• Il Garante della privacy interviene sui contratti integrativi di istituto
• Alcuni contenuti del Regolamento sui dati sensibili del Ministero
• Privacy: foto di classe addio? Foto sui siti scolastici. I dati dell'assicurazione
• La versione aggiornata del Codice dell'amministrazione digitale
• Archiviazione dei documenti prima e dopo e il Codice dell'amministrazione digitale
• Nuovo regolamento sui dati sensibili slitta dal 15 maggio al 31 luglio
• I pericoli della sicurezza Web possono essere contrastati con vari strumenti
• Garante Privacy al regolamento del Miur. Più chiarezza su dati degli studenti
• Garante: "Nessun ostacolo per compilare schede scolastiche di valutazione"
• Disciplina generale protezione dei dati personali (D.D. Istruz 24-3-2006, n. 11)
• I documenti informatici delle scuole
• Le scuole e la posta elettronica certificata
• La scadenza dei termini per il DPS
Privacy Codice (Nota prot.n. 2548 del 14 marzo 2006)
Privacy Codice di protezione dei dati personali. Entro il 31 marzo
• Le scuole e il Codice dell'amministrazione digitale
• Quando la ditta esterna tratta i dati della scuola/1
• Quando la ditta esterna tratta i dati della scuola/2
• SICUREZZA: Codice in materia di protezione dei dati personali
• Privacy a scuola: istruzioni per l'uso
• Misure minime di sicurezza: chiarimenti necessari
• Privacy: vietato spiare i dipendenti su Internet
• Documenti amministrativi, è sottile il limite tra privacy e diritto all'accesso